Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza e non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati.

(Ai sensi del D. Lgs. 33/2013 - Art. 35, c. 3)


 

L'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) dispone la pubblicazione:

  • dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  • le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Data di ultima modifica: 27/03/2017

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