Provvedimenti organi indirizzo-politico
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi.
(Ai sensi del D. Lgs. 33/2013 - Art. 23)
L'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino e aggiornino ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
I Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico:
Data di ultima modifica: 27/03/2017