Provvedimenti organi indirizzo-politico

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi.

(Ai sensi del D. Lgs. 33/2013 - Art. 23)


L'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino e aggiornino ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

  • autorizzazione o concessione;
  • scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  • concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
  • accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Relativamente alle modalità di pubblicazione, la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione ha espresso l’avviso che, nelle more della definizione della scheda sintetica di pubblicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, gli obblighi di pubblicazione in questione possono essere assolti anche mediante la pubblicazione degli elenchi con i link ai provvedimenti finali, nella loro versione integrale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza.
 

I Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico:

Data di ultima modifica: 27/03/2017

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